Invalidi civili: «riserva di posto»

«Prevedere l'obbligo di iscrizione dell'interessato al Centro provinciale per l'impiego in cui l'interessato presta o intenda prestare la propria attività lavorativa »
«Resoconti dell'Assemblea - Allegato B-Seduta n. 344 del 29/6/2010
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
»

Interrogazione a risposta scritta:

STUCCHI, GOISIS e FEDRIGA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
è riconosciuta gli invalidi civili la «riserva di posto» ai sensi della legge n. 68 del 1999;

gli interroganti sono venuti a conoscenza di alcuni episodi riguardanti invalidi civili che fanno parte delle graduatorie provinciali del personale ATA della scuola, con il profilo professionale di collaboratore scolastico;
tali graduatorie, ad avviso degli interroganti, si appalesano come concorsi per soli titoli, ai fini dell'individuazione di destinatari di un contratto a tempo determinato o indeterminato;
sembra che pur risultando lo status di disoccupato ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 2002 all'atto della domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali, possa accadere che durante gli anni successivi nei quali avvengono gli aggiornamenti delle graduatorie, siano effettivamente cambiate le condizioni, ma non venga richiesta la verifica da parte degli uffici competenti;
ad esempio, un collaboratore scolastico pur risiedendo nel comune di Bergamo e prestando attività lavorativa nella città di Bergamo con rapporto di lavoro che supera gli otto mesi previsti dalla legge n. 181 del 2000 e dal decreto legislativo n. 297 del 2002, può eleggere il suo domicilio provvisorio nel comune di Bologna;
allo stesso collaboratore, solo in base alle dichiarazioni fornite, qualora non raggiunga i limiti di reddito previsti dalla regione Emilia Romagna per i disabili e, nonostante l'attività di lavoro prestata nel comune di Bergamo, viene ugualmente riconosciuto il diritto alla riserva di posto;
il centro per l'impiego di Bologna accetterebbe, senza adeguati controlli, sia la dichiarazione di domicilio eletto che quella di immediata disponibilità ad assumere un nuovo incarico lavorativo, pur conoscendo lo stato di occupazione e la residenza reale, e iscriverebbe il collaboratore nell'elenco dei disoccupati (articolo 8 della legge n. 68 del 1999);
è consentito iscriversi in un qualsiasi centro per l'impiego del territorio nazionale, al fine di consentire la più ampia possibilità di ricerca lavorativa, eleggendo il domicilio -:
se non ritengano opportuno assumere iniziative, anche normative, volte a:
a) prevedere un adeguato sistema di controlli da parte del centro provinciale per l'impiego per accertare l'effettivo status dell'interessato, prevedendo la sospensione ovvero la perdita dello stato di disoccupazione e la conseguente cancellazione dei collaboratori scolastici dalle graduatorie menzionate, qualora si accerti la perdita dei requisiti dichiarati;
b) prevedere l'obbligo di iscrizione dell'interessato al Centro provinciale per l'impiego in cui l'interessato presta o intenda prestare la propria attività lavorativa.
(4-07798)

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